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IL GOVERNO IMPUGNA GLI ART. 24 E 30 DELLA NUOVA LEGGE REGIONALE SULLA CACCIA

Aggiornamento: 9 set 2020

E’ di pochi giorni fa la notizia che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare alcuni articoli della Legge regionale sulla Caccia n° 61 del 15/07/2020. In particolare, il Governo ha inteso censurare alcuni contenuti degli art. 24 e 30 ritenuti contrastanti con quanto previsto dalla normativa nazionale sulla caccia L.N. 157/1992. Una impugnativa che intende riaffermare la competenza dello Stato su alcune disposizioni emanate dalle Regioni esaltando il principio che l’interesse primario rimane quello “della salvaguardia della fauna selvatica il cui rispetto deve essere assicurato sull’intero territorio nazionale”(Corte Costituzionale 233/2010).

Nel merito occorre rilevare come le osservazioni del governo si siano limitate agli articoli in questione e pertanto il testo complessivo della nuova legge regionale Toscana sulla caccia risulta conforme ai principi costituzionali, oltreché legittimo nelle restanti parti, a conferma del lavoro positivo svolto nei mesi scorsi, da parte dei vari portatori di interesse.

Il comma 11 dell’art.24 riguarda l’attuazione dei piani di controllo agli ungulati nei Parchi Regionali e nelle aree protette di cui alla L.R.30/2015. L’impugnativa evidenzia che per gli abbattimenti in art. 37 svolti all’interno delle aree di cui sopra essi devono avvenire in conformità al regolamento del Parco attribuendo all’organismo di gestione il compito di assicurare il rispetto del regolamento e del piano.

Per quanto concerne l’art. 30 si contesta il limite al prelievo delle specie in deroga non cumulabile nella giornata venatoria con il numero totale di capi di fauna migratoria stabilito dall’art.4 comma 1 della legge regionale n°20 del 10/06/2002 e della L.N. 157/1992.

La Confederazione Cacciatori Toscani auspica che la Regione Toscana predisponga ogni azione necessaria a sostegno e difesa della propria normativa regionale in vista del pronunciamento da parte della Corte Costituzionale.


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